Beneficiari |
- Iscritti alla Cassa non pensionati
- In caso di decesso dell'iscritto: il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico, anche se non conviventi, o in mancanza i familiari indicati nell'art. 433 c.c.
|
Presupposti |
- Infortunio o malattia verificatisi o insorti in costanza di iscrizione alla Cassa e che non abbiano consentito all'iscritto di esercitare
in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi
- l'infortunio o la malattia devono essersi verificati, a pena di decadenza, entro i due anni antecedenti la presentazione della domanda
|
Requisiti |
- Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa e pagamento dei relativi contributi
|
Misura Contributo |
-
Diaria giornaliera pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento o dalle prime dichiarazioni
se l'iscrizione è inferiore ai tre anni
-
Limite massimo: tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi
-
Indennizzo minimo giornaliero: non inferiore a 1/365° della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento
-
Durata: non superiore a 365 giorni
-
Indennizzo non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia e non cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa
-
In caso di impossibilità assoluta all'esercizio della professione per più di due mesi, dovuta a grave infortunio o malattia, la Giunta Esecutiva potrà
concedere, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo
|
Forma della Domanda |
- Domanda dell'interessato inoltrata alla Cassa in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), entro due anni dall'infortunio, dalla malattia o dall'insorgere dell'assoluta impossibilità
allo svolgimento dell'attività professionale
con allegata:
- documentazione medica comprovante: la natura della malattia o dell'infortunio, il periodo di inabilità e l'incidenza sull'attività professionale
- dichiarazione del richiedente, se la richiesta deriva da infortunio, che attesti se il medesimo ha beneficiato o beneficierà di risarcimento per responsabilità di terzi,
indicandone l'ammontare, anche in via presuntiva, ai fini di consentire alla Cassa l'esercizio della facoltà di surroga ai sensi dell'art. 1201 c.c.
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (DPR n.445/2000) dalla quale risulti che, per effetto dell'infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare in maniera
assoluta l'attività professionale per il periodo indicato
- La domanda può essere inviata anche:
- per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza
- per i familiari in caso di decesso dell'iscritto: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente
|
Termini Procedimento |
- 90 giorni decorrenti:
- dal ricevimento della domanda
- dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta
- dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
|