Beneficiari |
- Avvocati iscritti all'Albo anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa
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Presupposti |
- Situazione di grave difficoltà economica, causata da eventi straordinari, involontari e non prevedibili
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Requisiti |
- Non aver ottenuto dalla Cassa, per lo stesso evento, altre prestazioni assistenziali in caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute
- Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni a favore di ultraottantenni [art. 2, lett. b) Reg.] e di ultrasettantenni invalidi civili al 100% [art. 2 lett. c) del Reg.]
- Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
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Misura Contributo |
- Non superiore, salvo casi eccezionali, al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda
- Il trattamento è reiterabile una sola volta ove la difficoltà economica, determinata dal medesimo evento, si protragga nell'anno successivo e,
in tale caso, non potrà superare l'importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda
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Forma della Domanda |
- Domanda dell'interessato, corredata da documentazione giustificativa, inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.),
direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza che, in tal caso, trasmetterà alla Cassa una proposta di erogazione sulla base dell'istruttoria svolta.
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Termini Procedimento |
- 90 giorni decorrenti:
- dal ricevimento della domanda
- dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta
- dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
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Note |
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La Giunta Esecutiva delibera autonomamente in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo,
motivando il mancato accoglimento, totale o parziale
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