SCHEDE NORMATIVE AREA BISOGNO

Art.2, lettera a) EROGAZIONI IN CASO DI BISOGNO INDIVIDUALE
Beneficiari
  • Avvocati iscritti all'Albo anche se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa
Presupposti
  • Situazione di grave difficoltà economica, causata da eventi straordinari, involontari e non prevedibili
Requisiti
  • Non aver ottenuto dalla Cassa, per lo stesso evento, altre prestazioni assistenziali in caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute
  • Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni a favore di ultraottantenni [art. 2, lett. b) Reg.] e di ultrasettantenni invalidi civili al 100% [art. 2 lett. c) del Reg.]
  • Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
Misura Contributo
  • Non superiore, salvo casi eccezionali, al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda
  • Il trattamento è reiterabile una sola volta ove la difficoltà economica, determinata dal medesimo evento, si protragga nell'anno successivo e, in tale caso, non potrà superare l'importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda
Forma della Domanda
  • Domanda dell'interessato, corredata da documentazione giustificativa, inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza che, in tal caso, trasmetterà alla Cassa una proposta di erogazione sulla base dell'istruttoria svolta.
Termini Procedimento
  • 90 giorni decorrenti:
    • dal ricevimento della domanda
    • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta
    • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Note
  • La Giunta Esecutiva delibera autonomamente in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato accoglimento, totale o parziale
Art.2, lettera b) TRATTAMENTI A FAVORE DEGLI ULTRAOTTANTENNI
Beneficiari
  • Titolari di pensione diretta a carico della Cassa cancellati dagli Albi
Presupposti
  • 80 anni compiuti
Requisiti
  • Non essere titolari di altri trattamenti pensionistici
  • Essere cancellati dagli Albi
  • Avere un reddito imponibile dell'anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda
  • Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni in caso di bisogno individuale [art. 2, lett. a) Reg.] o a favore di ultrasettantenni invalidi civili al 100% [art. 2, lett. c) Reg.]
  • Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento
Misura Contributo
  • Determinata di anno in anno dal CdA e non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda
  • Trattamento reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti
Forma della Domanda
  • Domanda dell'interessato, inoltrata alla Cassa in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), con allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno antecedente quello della domanda
  • La domanda può essere inviata anche tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente
  • La domanda deve essere presentata, a pena decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile
Termini Procedimento
  • 90 giorni decorrenti:
    • dal ricevimento della domanda
    • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta
    • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
Art.2, lettera c) TRATTAMENTI A FAVORE DEGLI ULTRASETTANTENNI INVALIDI CIVILI
Beneficiari
  • Titolari di pensione diretta a carico della Cassa cancellati dagli Albi
Presupposti
  • 70 anni compiuti, con riconoscimento dell'invalidità civile al 100%
Requisiti
  • Essere cancellati dagli Albi
  • Essere in possesso di certificato di invalidità civile al 100%
  • Non essere titolari di assegno di accompagnamento
  • Avere un reddito imponibile dell'anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda
  • Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni in caso di bisogno individuale [art. 2, lett. a) Reg.] o a favore di ultraottantenni [art. 2, lett. b) Reg.]
  • Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento
Misura Contributo
  • Determinata di anno in anno dal CdA e non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda
  • Trattamento reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti
Forma della Domanda
  • Domanda dell'interessato, inoltrata alla Cassa in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), con allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno antecedente quello della domanda e documentazione attestante lo stato invalidante
  • La domanda può essere inviata anche tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente
  • La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile
Termini Procedimento
  • 90 giorni decorrenti:
    • dal ricevimento della domanda
    • dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta
    • dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante