GUIDA SINTETICA ALLA CORRETTA INDICAZIONE DEI DATI REDDITUALI - MOD.5/2015
Questa guida è stata predisposta per consentire la corretta indicazione dei dati reddituali nel mod. 5/2015. Per approfondimenti si rinvia alle "Note illustrative per la compilazione del mod.5/2015".
Reddito netto professionale
Per l'attività svolta in forma individuale riportare l'importo indicato al rigo
RE21 - colonna 2 - del modello Unico 2015.
Per l'attività svolta in forma individuale e associata indicare la somma algebrica dei
righi RE 21 - colonna 2 + RH15 del Modello Unico 2015. Nel caso di partecipazione in GEIE
esercenti attività professionale, sommare anche il rigo RH7 (RH8 nel caso di perdite)
del Modello Unico 2015.
L'indennità di maternità percepita costituisce indennità sostitutiva ai sensi
dell'art.6 del TUIR e, pertanto, viene considerata a tutti gli effetti quale reddito professionale;
per coloro che compilano il quadro RE, l'importo percepito nel 2014 deve essere riportato nel rigo RE3
del Modello Unico 2015.
Per coloro che, per l'anno 2014, si sono avvalsi del Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità, il calcolo dei contributi dovuti deve essere determinato
sulla differenza fra il reddito lordo indicato nel rigo LM6 e le perdite pregresse indicate
al rigo LM9 del Modello Unico 2015. L'indennità di maternità percepita nel 2014
deve essere riportata nel rigo LM2 del Modello Unico 2015.
Qualora il reddito risultante fosse negativo, barrare l'apposita casella.
Volume d'affari IVA
Indicare il valore riportato al rigo VE40 detratto l'importo del contributo integrativo (4%)
già assoggettato ad IVA nel corso del 2014. Per coloro che, per l'anno 2014, si sono avvalsi del
Regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
il volume d'affari da indicare deve corrispondere al "Totale componenti positivi" indicato nel rigo
LM2 del Modello Unico 2015.
L'indennità di maternità erogata nell'anno 2014 incrementa il reddito professionale ma non
concorre a formare il volume d'affari, deve, pertanto, essere sottratta dall'importo di rigo LM2
Se nel corso del 2014, il contributo integrativo è sempre stato esposto nelle fatture e, quindi,
sempre assoggettato ad IVA, il volume d'affari da indicare nel mod. 5 potrà essere quantificato
semplicemente dividendo l'importo risultante dalla dichiarazione IVA (rigo VE40) per il coefficiente
1,04 (es. se il volume IVA da rigo VE40 è pari a € 20.800, l'importo da indicare nel mod.5
corrisponde a € 20.800:1,04= € 20.000).
Nel caso di associazione professionale o di Società tra professionisti (S.t.p.) il
volume di affari IVA imputabile a ciascun associato, sul quale va calcolato il contributo integrativo, è
determinato ripartendo il volume d'affari IVA complessivo con le stesse percentuali utilizzate per la
distribuzione degli utili fra gli associati o soci.
Nell'ipotesi di volume d'affari prodotto sia partecipando ad associazioni professionali/società tra
professionisti, sia in modo autonomo, il volume d'affari da indicare nel mod.5/2015 deve essere costituito
dalla somma degli importi come sopra specificati.
Avvocati iscritti contemporaneamente in più Albi professionali
Anche se iscritti su base volontaria ad altra Cassa, devono dichiarare il reddito netto professionale e il volume d'affari ai fini dell'IVA relativo alla professione di avvocato e versare i contributi soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando in ogni caso l'obbligo di versare i contributi minimi obbligatori.
Giudice di pace, giudici onorari di Tribunale e sostituto procuratore onorario
Per la determinazione del contributo soggettivo il reddito da lavoro autonomo deve essere sommato alle indennità percepite con l'esercizio della funzione onoraria, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo; per la determinazione del contributo integrativo deve essere considerato il volume d'affari come risultante dalla dichiarazione dell'IVA, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo integrativo, se e in quanto dovuto sulla base del vigente Regolamento di attuazione dell'art.21, commi 8 e 9, della legge 247/2012.